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Come ci si comporta per la richiesta danni al responsabile

Ecco alcune informazioni utili per la richiesta danni in caso di sinistro stradale

Nel caso di sinistro in cui non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto per ottenere dal responsabile il risarcimento in tempi certi dovrai attenerti alle disposizioni previste dall’art. n. 148 del Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e messa in mora ai sensi dell’art. n. 145 del Decreto legislativo n. 209/2005. Tale normativa prevede che la richiesta di risarcimento danni debba essere inoltrata mediante lettera alla Compagnia di Assicurazione del civilmente responsabile, allegando sempre il modello di constatazione amichevole (modulo CAI ricevuto unitamente al contratto), compilato dall’interessato in tutte le parti necessarie per ricostruire l’incidente e identificare il responsabile.

Inviata la lettera, deve essere messo a disposizione il mezzo per un periodo minimo di 8 giorni lavorativi, successivi a quello del ricevimento da parte dell’assicuratore della richiesta di risarcimento. Tale disponibilità non significa che non si possano iniziare le riparazioni se necessarie e urgenti. In seguito, l’assicuratore deve provvedere ad inoltrare al danneggiato, o agli aventi diritto, una congrua offerta o comunicare i motivi per cui non ritiene di formulare una offerta. L’assicurazione deve comunque agire nei termini previsti:

  • entro 60 giorni, per i danni a cose (ridotti a 30 se il modulo CAI allegato è firmato dai due conducenti);
  • entro 90 giorni, per le lesioni personali o i casi mortali.

Si ricorda che per i sinistri accaduti dal 1° gennaio 2006, il trasportato dovrà richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti alla Compagnia di Assicurazione del veicolo su cui si trovava a bordo al momento del sinistro.

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